Articolo 43 bis del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
Articolo 43
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22 giugno 2023
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17 dicembre 2024
Art. 43-bis. (( (Regioni a statuto speciale e province autonome).)) ((1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione))
Entrata in vigore il 17 dicembre 2024
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