Art. 30. (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti) 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
3-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, svolge l'attivita' di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L' articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e' abrogato.
8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
3-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, svolge l'attivita' di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L' articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e' abrogato.
8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .