Art. 11.
Il Collegio dei revisori:
a) per le aziende il cui bilancio prevede entrate non inferiori a lire 50 milioni annue, e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed e' costituito da tre componenti designati dai Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro tra funzionari delle rispettive Amministrazioni;
b) per le altre aziende, e' nominato con decreto del prefetto ed e' costituito da un componente designato dal prefetto, da un componente designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo, e da un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti residente nella Provincia.
I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Il Collegio dei revisori:
a) per le aziende il cui bilancio prevede entrate non inferiori a lire 50 milioni annue, e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed e' costituito da tre componenti designati dai Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro tra funzionari delle rispettive Amministrazioni;
b) per le altre aziende, e' nominato con decreto del prefetto ed e' costituito da un componente designato dal prefetto, da un componente designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo, e da un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti residente nella Provincia.
I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.