Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042
Articolo 10Articolo 12
Versione
21 ottobre 1960
Art. 11.
Il Collegio dei revisori:
a) per le aziende il cui bilancio prevede entrate non inferiori a lire 50 milioni annue, e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed e' costituito da tre componenti designati dai Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro tra funzionari delle rispettive Amministrazioni;
b) per le altre aziende, e' nominato con decreto del prefetto ed e' costituito da un componente designato dal prefetto, da un componente designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo, e da un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti residente nella Provincia.
I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Entrata in vigore il 21 ottobre 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente