Articolo 16 del Decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9
Articolo 15
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10 marzo 2015
Art. 16. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 10 marzo 2015
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