Articolo 4 del Decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9
Articolo 3Articolo 5
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10 marzo 2015
Art. 4. Modifica all'articolo 282-quater
del codice di procedura penale 1. All' articolo 282-quater del codice di procedura penale dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 282-quater del Codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299, comma 2.
1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.».
Entrata in vigore il 10 marzo 2015
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