Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
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24 novembre 1963
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22 dicembre 2008
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- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/1966, n. 791Provvedimento: Il pagamento del tributo fatto in adempimento del presente del solve et repete, al tempo in cui esso era in vigore, era un pagamento necessitato, nel senso che formava un Onere a carico delle parti per la domanda di accertamento negativo in ordine alla legittimita della pretesa tributaria. Pertanto, ad esso non poteva essere attribuito valore di riconoscimento di tale legittimita. -nella specie si trattava di accertare se il pagamento dell'imposta i.G.e.Fatto in adempimento del precetto del solve et repete potesse ritenersi irripetibile pagamento del tributo evaso, stabilito dagli artt. 3 e 5 della legge 31 ottobre 1963, n.1458 come condizione per la applicazione del condono concesso …Leggi di più...
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