3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le citta' metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).
4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267 .
5. Le citta' metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualita' espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualita' espressa dalla citta' metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.
6. I progetti oggetto di finanziamento, il costo totale di ciascuno dei quali non puo' essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a), esistenti per finalita' di interesse pubblico, il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale , economico e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attivita' economiche, culturali e sportive, nonche' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti ed al consumo energetico.
7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilita':
a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e' superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;
b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilita';
c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;
d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi, limitando il consumo di suolo, nonche' potenziare l'autonomia delle persone con disabilita' e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari di prossimita' a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parita' di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;
d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della societa' civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati;
e) prevedere la valutazione di conformita' alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadrati dell'area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.
8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
a) la possibilita' di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;
c) la co-progettazione con il terzo settore.
c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all' articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , associati attraverso modalita' guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le citta' metropolitane comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.
10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) e, per ciascun progetto, e' sottoscritto uno specifico "atto di adesione ed obbligo", allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno, contenente i criteri, gli indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresi' i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalita' di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.
11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 , i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonche' dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.
Conservano, altresi', tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualita' di cui al comma 5. Assicurano inoltre il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
------------ AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 , convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 , ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Le risorse di cui all' articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027".