Art. 6. Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari 1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
d) eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;
f) godimento dei diritti politici;
g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
h) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di cui all' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta', possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianita' conseguita.
3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'eta' e dell'idoneita' psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attivita' svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 v. nella nota all'art. 5.
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
d) eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;
f) godimento dei diritti politici;
g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
h) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di cui all' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta', possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianita' conseguita.
3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'eta' e dell'idoneita' psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attivita' svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 v. nella nota all'art. 5.