Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 luglio 2012
Art. 5. Decreto di concessione del prefetto 1. L' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , e' sostituito dal seguente:



"Art. 92.




(Decreto di concessione del prefetto)


1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.".
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 , come sostituito dal presente decreto:
«Art. 92. (Decreto di concessione del prefetto) - 1.
Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata, nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.».
Entrata in vigore il 9 luglio 2012
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