Art. 5. Decreto di concessione del prefetto 1. L' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 92.
(Decreto di concessione del prefetto)
1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.".
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 , come sostituito dal presente decreto:
«Art. 92. (Decreto di concessione del prefetto) - 1.
Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata, nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.».
"Art. 92.
(Decreto di concessione del prefetto)
1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.".
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 , come sostituito dal presente decreto:
«Art. 92. (Decreto di concessione del prefetto) - 1.
Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata, nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.».