Articolo 3 del Decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223
Articolo 2Articolo 4
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6 settembre 2003
Art. 3. Finalita' e fasi dei controlli 1. I controlli, cosi' come definiti dall'articolo 2, sono di norma effettuati senza preavviso:
a) con regolarita';
b) in caso di sospetto di non conformita' del prodotto, per campione ed in maniera non discriminatoria;
c) commisuratamente agli obiettivi individuati nel programma di cui all'articolo 17.
2. I controlli riguardano tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti l'immissione in commercio, la commercializzazione inclusa l'importazione, l'utilizzazione dei prodotti ivi compresa quella delle sostanze vietate in alimentazione animale.
3. L'autorita' preposta al controllo individua, in relazione alla propria specifica competenza, la fase o le fasi di cui al comma 2, sulle quali effettuare il controllo medesimo.
4. I controlli vengono espletati anche sui prodotti destinati all'esportazione.
Entrata in vigore il 6 settembre 2003
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