Articolo 8 del Decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223
Articolo 7Articolo 9
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6 settembre 2003
Art. 8. Controlli fitosanitari 1. Le autorita' dei servizi fitosanitari regionali di cui all'articolo 5, comma 1, sottopongono ciascuna partita di vegetali e prodotti vegetali ai controlli di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996 e successive modificazioni.
Nota all'art. 8:
- Per il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, vedi note all'art. 5. L'art. 51, del citato, decreto, cosi' recita:
«Art. 51. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato IV, provenienti dai paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata di confine esterni elencati nell'allegato VIlI del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli fitosanitari di cui all'articolo 36.
I vegetali, di cui al comma precedente, diretti al nostro paese ma transitanti sul territorio di altri paesi membri, devono essere visitati presso i punti di entrata esterni ricadenti nei paesi membri anzidetti.
Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che eventuali spostamenti avvengano sotto vincolo doganale.».
Entrata in vigore il 6 settembre 2003
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