Art. 13. Valutazione del rischio e conseguenti misure 1. Nel caso in cui le autorita' sanitarie territorialmente competenti dispongono di informazioni che indicano, sulla scorta degli elementi disponibili di valutazione dei rischi, che una partita di prodotti destinati all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, verificano le informazioni ricevute e, se del caso, prendono le misure necessarie a garantire che la partita non venga utilizzata.
Esse, in particolare, assoggettano la partita a vincolo sanitario e provvedono:
a) ad accertare la natura del pericolo e, se necessario, il livello delle sostanze indesiderabili;
b) a verificare la probabile origine delle sostanze indesiderabili o del pericolo, per precisare la valutazione dei rischi;
c) nel caso di rischio per l'ambiente, ad informare le autorita' ambientali competenti per territorio.
2. La valutazione di cui al comma 1 puo' essere estesa ad altre partite dello stesso prodotto o ad altri prodotti della catena alimentare, che possono contenere sostanze indesiderabili, prendendo in considerazione l'eventuale aggiunta di sostanze indesiderabili in altri prodotti destinati all'alimentazione animale e l'eventuale riciclaggio di prodotti pericolosi nella catena dell'alimentazione animale.
3. Se l'esistenza di un rischio grave e' confermata sulla base di quanto stabilito ai commi 1 e 2, le autorita' competenti pongono in essere tutte le misure idonee a garantire che la destinazione finale della partita contenente sostanze indesiderabili, ivi inclusi l'eventuale decontaminazione o altre operazioni di neutralizzazione della nocivita', ritrattamento o distruzione, non possa avere effetti nocivi per la salute umana o la salute degli animali o per l'ambiente; in tale caso, si applica il comma 5 dell'articolo 10.
4. Nel caso in cui il pericolo della presenza di sostanze indesiderabili interessa altre partite o la catena alimentare, le autorita' competenti procedono all'identificazione di altre partite di prodotti ritenuti pericolosi sottoponendole al controllo necessario, all'identificazione degli animali vivi alimentati con prodotti pericolosi, ai quali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 .
Note all' art. 13:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 , reca: «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (b)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti».
Esse, in particolare, assoggettano la partita a vincolo sanitario e provvedono:
a) ad accertare la natura del pericolo e, se necessario, il livello delle sostanze indesiderabili;
b) a verificare la probabile origine delle sostanze indesiderabili o del pericolo, per precisare la valutazione dei rischi;
c) nel caso di rischio per l'ambiente, ad informare le autorita' ambientali competenti per territorio.
2. La valutazione di cui al comma 1 puo' essere estesa ad altre partite dello stesso prodotto o ad altri prodotti della catena alimentare, che possono contenere sostanze indesiderabili, prendendo in considerazione l'eventuale aggiunta di sostanze indesiderabili in altri prodotti destinati all'alimentazione animale e l'eventuale riciclaggio di prodotti pericolosi nella catena dell'alimentazione animale.
3. Se l'esistenza di un rischio grave e' confermata sulla base di quanto stabilito ai commi 1 e 2, le autorita' competenti pongono in essere tutte le misure idonee a garantire che la destinazione finale della partita contenente sostanze indesiderabili, ivi inclusi l'eventuale decontaminazione o altre operazioni di neutralizzazione della nocivita', ritrattamento o distruzione, non possa avere effetti nocivi per la salute umana o la salute degli animali o per l'ambiente; in tale caso, si applica il comma 5 dell'articolo 10.
4. Nel caso in cui il pericolo della presenza di sostanze indesiderabili interessa altre partite o la catena alimentare, le autorita' competenti procedono all'identificazione di altre partite di prodotti ritenuti pericolosi sottoponendole al controllo necessario, all'identificazione degli animali vivi alimentati con prodotti pericolosi, ai quali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 .
Note all' art. 13:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 , reca: «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (b)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti».