Articolo 4 del Decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 settembre 2003
Art. 4. Piani operativi di emergenza 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, conclude ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , accordi concernenti i piani operativi di emergenza in cui sono illustrate le azioni da intraprendere senza indugio qualora si constati che un prodotto destinato all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o per l'ambiente e in cui sono precisati competenze, responsabilita' e circuiti di trasmissione delle informazioni. Tali piani sono aggiornati, secondo la necessita', in funzione dell'evoluzione dell'organizzazione dei servizi di controllo e alla luce delle esperienze acquisite anche tramite eventuali simulazioni.
2. I piani di cui al comma 1 e le relative modifiche vengono comunicati dal Ministero della salute alla Commissione europea.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza stato-citta' ed autonomie locali.»:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
Entrata in vigore il 6 settembre 2003
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