1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:
a) il visto su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;
c) il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identita' elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.
2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato. ((Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalita' di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identita' elettronica, il Ministero dell'interno puo' stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalita' di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d'identita' elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi dell'articolo 7-vicies quater, comma 1, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalita' stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, delle carte d'identita' elettroniche rilasciate)) (17)
------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identita' elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalita' di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identita' elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell' articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ". ------------ AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che "In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d'identita' elettronica di cui all' articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ".