Articolo 4 del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7
Articolo 3 terArticolo 5
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31 gennaio 2005
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15 maggio 2005
Art. 4. Attivita' per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 1. Per la prosecuzione delle attivita' relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche' per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica ((laddove)) necessarie per l'affidamento delle attivita' di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate ((, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1,)) le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell' articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , dell' articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 , e dell' articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 .
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311 . Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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