Articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994, n. 281
Articolo 1Articolo 3
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26 maggio 1994
Art. 2. Divieto di accettazione di certificato del casellario giudiziario rilasciato a richiesta dell'interessato 1. E' fatto divieto agli uffici di accettare certificati di casellario giudiziale rilasciati a richiesta delle persone stesse, alle quali le iscrizioni si riferiscono.
Entrata in vigore il 26 maggio 1994
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