Art. 2. Divieto di accettazione di certificato del casellario giudiziario rilasciato a richiesta dell'interessato 1. E' fatto divieto agli uffici di accettare certificati di casellario giudiziale rilasciati a richiesta delle persone stesse, alle quali le iscrizioni si riferiscono.
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26 maggio 1994
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