Articolo 12 del Decreto-legge 8 maggio 1987, n. 178
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 luglio 1987
Art. 12.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 13 MARZO 1988, N. 68
Entrata in vigore il 9 luglio 1987
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