Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220
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Art. 6. Indennita' pensionabile 1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all' articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:


Qualifica |Incremento dal |Ulteriore incremento |1° gennaio 2005|dal 1° novembre 2005 |(euro) |(euro) Tenente colonnello e maggiore.... 14,80 7,70 Capitano.... 14,50 7,60 Tenente.... 14,40 7,50 Sottotenente.... 13,80 7,20 Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante.... 14,00 7,40 Maresciallo capo.... 13,40 7,00 Maresciallo ordinario.... 13,00 6,80 Maresciallo.... 12,60 6,60 Brigadiere capo.... 12,90 6,80 Brigadiere.... 12,20 6,40 Vice brigadiere.... 12,10 6,40 Appuntato scelto.... 10,90 5,70 Appuntato.... 9,90 5,20 Carabiniere scelto/finanziere scelto.... 9,10 4,80 2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all' articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Gradi Incrementi mensili lordi (euro) Valori mensili lordi (euro) Tenente Colonnello/Maggiore 13,00 812,70 Capitano 12,70 797,60 Tenente 12,60 790,30 Sottotenente 12,10 758,30 Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante 12,30 772,10 Maresciallo capo 11,80 737,30 Maresciallo ordinario 11,40 714,40 Maresciallo 11,00 692,00 Brigadiere Capo 11,30 711,10 Brigadiere 10,70 669,20 Vice Brigadiere 10,60 665,90 Appuntato Scelto 9,50 598,90 Appuntato 8,70 545,30 Carabiniere scelto/Finanziere scelto 8,00 500,30
(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma 2 del presente articolo, sono incrementate e rideterminate nei suddetti importi mensili lordi a decorrere dal 1° ottobre 2007. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 , come modificato dall' art. 27, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 , ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al presente articolo, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
Entrata in vigore il 9 giugno 2009
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