Articolo 36 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 37Articolo 39
Versione
13 maggio 1967
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Versione
6 febbraio 1992
Art. 36.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28 , e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 23 )

Il cittadino iscritto e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.
((Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'articolo 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio)) ((Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in piu' collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica))
Entrata in vigore il 6 febbraio 1992
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