Articolo 24 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 23Articolo 25
Versione
13 maggio 1967
>
Versione
4 maggio 1999
Art. 24.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18 , ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16 , ultimo comma)

((1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale puo' essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.
2. L'importo del gettone di presenza e' rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117))
Entrata in vigore il 4 maggio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente