Articolo 29 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
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13 maggio 1967
Art. 29.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23 , e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18 )

La Commissione elettorale mandamentale:
1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.
La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.
La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.
I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dallo art. 32.
Entrata in vigore il 13 maggio 1967
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