Articolo 27 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 26Articolo 28
Versione
13 maggio 1967
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Versione
6 febbraio 1992
Art. 27.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21 )

La Commissione elettorale mandamentale e la Sottocommissione compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.
Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
((Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne e' sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco))
Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.
Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.
Copia dei verbali e' trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1992
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