( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21 )
La Commissione elettorale mandamentale e la Sottocommissione compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.
Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
((Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne e' sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco))
Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.
Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.
Copia dei verbali e' trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.