Articolo 11 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 10Articolo 12
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13 maggio 1967
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26 marzo 1970
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17 febbraio 1979
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6 febbraio 1992
Art. 11.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 11 , e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 11 )

((1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.
2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorita' consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana.
5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.
6. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali))
Entrata in vigore il 6 febbraio 1992
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