Articolo 25 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 24Articolo 26
Versione
13 maggio 1967
>
Versione
2 luglio 1989
>
Versione
21 marzo 1998
Art. 25.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19 )

Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N.51))
Le sottocommissioni sono presiedute dai ((dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura)) ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.
Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attivita'.
Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente