Articolo 41 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 37Articolo 42
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13 maggio 1967
Art. 41.
( Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25 )

Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.
La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'articolo 32 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
Entrata in vigore il 13 maggio 1967
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