Articolo 14 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 12Articolo 15
Versione
13 maggio 1967
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Versione
9 dicembre 2000
Art. 14.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9 , secondo periodo, 10, 11 e 12, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7 , 8 , 9 e 10 )

La Commissione elettorale comunale e' presieduta dal sindaco.
Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione e' presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o ((...)) da un funzionario da lui delegato. ((12))
Per la validita' delle riunioni della Commissione e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione e' composta di ((...)) sette membri ed a quattro se e' composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. ((12))
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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