Articolo 13 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 maggio 1967
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Versione
9 dicembre 2000
Art. 13.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3 , 4 , 5 e 6 )

((Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di 50 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta')) ((12))
Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.
A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovra' essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune.
Il sindaco non prende parte alla votazione.
Con votazione separata e con le stesse modalita' si procede alla elezione dei membri supplenti.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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