Articolo 5 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 4 bisArticolo 7
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13 maggio 1967
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9 dicembre 2000
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18 maggio 2025
Art. 5.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, comma 1 e 2 , e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1 e 2 )

Le liste elettorali ((...)) sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:
a) ((il cognome e il nome)) ;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196 ;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196 ;
f) l'abitazione.
Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario. (12)
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Entrata in vigore il 18 maggio 2025
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