Articolo 20 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 19Articolo 21
Versione
13 maggio 1967
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Versione
10 marzo 1975
Art. 20.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17 )

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 18, puo' ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.
I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmettono alla Commissione elettorale mandamentale.
Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione. ((2))
La parte interessata puo', entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta. ((2))
Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorita' consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 marzo 1975, n. 39 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1, numero 10) che "i termini di cui all' art. 20, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , sono ridotti a due giorni; il termine di cui al comma quinto del precitato articolo e' ridotto a giorni 15".
Entrata in vigore il 10 marzo 1975
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