Articolo 4 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 3Articolo 4 bis
Versione
13 maggio 1967
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Versione
6 febbraio 1992
Art. 4.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3 , e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3 )

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi ((nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)) .
((Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323))
Entrata in vigore il 6 febbraio 1992
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