(Legge 22 gennaio 196, n. 1, art. 1)
L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che ((...)) compiano il diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4.
Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 23 marzo 1970, n. 47 (in G.U. 1a s.s. 25/03/1970, n. 76) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 ), nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione".