Articolo 56 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
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13 maggio 1967
Art. 56.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1038, art. 46 , e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 9 )

Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali, e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Entrata in vigore il 13 maggio 1967
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