Articolo 62 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 61
Versione
13 maggio 1967
Art. 62.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57 )

Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei Comuni.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto e' reso esecutorio dal prefetto.

Visto, il Ministro per l'interno: TAVIANI
Entrata in vigore il 13 maggio 1967
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