Articolo 9 del Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
Articolo 8Articolo 10
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Art. 9. 1. E' istituita una addizionale regionale all' ((accisa)) sul ((gas naturale)) usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all' art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102 , nella misura che sara' determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato.
2. A carico delle utenze esenti e' istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti tributi sono dovuti nella misura minima.
4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'imposta erariale di consumo sul ((gas naturale)) .(1)(3)

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 75, comma 7) che " Le disposizioni di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 , concernente delega al Governo in materia di autonomia impositiva delle regioni, e quelle di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , emanato in attuazione della delega anzidetta, devono intendersi rivolte ad escludere le imprese industriali ed artigiane che impiegano gas metano come combustibile sia dall'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sia dalla imposta regionale sostitutiva."

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma 153) che "La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato."
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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