Articolo 18 del Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 gennaio 1991
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Versione
1 gennaio 1996
Art. 18. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549 ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1996
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