Articolo 17 del Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
Articolo 16Articolo 18
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1 gennaio 1991
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1 gennaio 1997
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1 gennaio 2021
Art. 17. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 628) che "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie gia' insorte".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2021
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