Articolo 10 del Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
Articolo 9Articolo 11
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1 gennaio 1991
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1 giugno 2007
Art. 10. (( 1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall' articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 .
2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 e' effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.
3. La dichiarazione di cui all' articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995 , e' presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.
4. Per i termini e le modalita' di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell' articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 . ))
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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