Articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335
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Versione
21 novembre 1990
Art. 67. Altre indennita' 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , sono determinate rispettivamente in L. 2.640.000 e L. 2.280.000 annue lorde.
2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo, in servizio presso gli Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta, entro i limiti degli organici predisposti per gli stessi uffici, l'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta nella misura del 50 per cento.
3. Con decorrenza 1 ottobre 1990, per gli operatori subacquei di cui al comma 2 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , l'indennita' ivi prevista e' determinata in L. 2.040.000.
Nota all'art. 67:
- Il testo dell' art. 104 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 104 (Altre indennita'). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141 , una indennita' mensile di volo di L. 2.200.000 annue.
A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141 , una indennita' mensile di volo di L. 1.900.000 annue.
2. Agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei e' corrisposta, in sostituzione della indennita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , una indennita' mensile di L. 1.700.000 annue.
3. Dette indennita' sono cumulabili con l'indennita' mensile pensionabile di cui al precedente art. 100 del presente capo.
Entrata in vigore il 21 novembre 1990
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