Articolo 58 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
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11 luglio 1931

Art. 58.

(Art. 57 T. U. 1926).

E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un piu' grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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