Articolo 187 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 186Articolo 188
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11 luglio 1931

Art. 187.

(Art. 191 T. U. 1926).

Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno puo' liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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