Articolo 30 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 24Articolo 31
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11 luglio 1931

Art. 30.

(Art. 29 T. U. 1926).

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono :

1° le armi proprie, cioe' quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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