Articolo 6 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 luglio 1931

Art. 6.

(Art. 5 T. U. 1926).

Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, puo' essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente