Articolo 85 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 77Articolo 81
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11 luglio 1931

Art. 85.

(Art. 83 T. U. 1926).

E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.

E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorita' locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.
Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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