Art. 85.
(Art. 83 T. U. 1926).
E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.
E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorita' locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.