Articolo 16 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 15Articolo 17
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11 luglio 1931

Art. 16.

(Art. 15 T. U. 1926).

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorita'.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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