Articolo 36 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 35Articolo 31 bis
Versione
11 luglio 1931

Art. 36.

(Art. 35 T. U. 1926).

Nessuno puo' andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere.

La licenza non puo' essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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