Articolo 17 quater - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 17 terArticolo 17 quinquies
Versione
5 agosto 1994

Art. 17-quater.

((1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' nell'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione, l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria e' disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter)) ((58)) --------------- AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
Entrata in vigore il 5 agosto 1994
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