Articolo 50 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 43Articolo 51
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11 luglio 1931

Art. 50.

(Art. 49 T. U. 1926).

Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantita' e le qualita' delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza ; e sara' altresi' stabilito per quale quantita' dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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