Articolo 93 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 98Articolo 94
Versione
11 luglio 1931
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Versione
17 agosto 2001

Art. 93.

(Art. 91 T. U. 1926).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Si puo' condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.
Entrata in vigore il 17 agosto 2001
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