Articolo 70 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 68Articolo 76
Versione
11 luglio 1931
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Versione
5 agosto 1994

Art. 70.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) (58))
--------------- AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
Entrata in vigore il 5 agosto 1994
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