Articolo 28 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
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Art. 28.

(Art. 27 T. U. 1926).

Oltre i casi preveduti dal codice penale , sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. (83)

La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validita' della licenza e' di 2 anni. (83)

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al prefetto.

Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila.(83) (99)
((148)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 18 aprile 1941, n. 408 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 novembre 1941, n. 1323 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e' sospesa l'applicazione dell'art. 28, 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, per quanto riguarda la fabbricazione di uniformi militari e di altri oggetti destinati all'equipaggiamento delle Forze armate, limitatamente alle ditte che attendono a tale fabbricazione esclusivamente su diretta ordinazione dell'autorita' militare ed alle persone che lavorano per conto e sotto la responsabilita' delle ditte medesime". -------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 3, lettera d)) che "al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1-ter, comma 5) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data". -------------- AGGIORNAMENTO (99)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che "al quarto comma, le parole: " e con la multa da euro cinquecento a euro tremila" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro"". ------------ AGGIORNAMENTO (148)
La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "La competenza al rilascio della licenza prevista dall' articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attivita' delle Commissioni tecniche di cui all' articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 ".
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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